Acquisto di azioni proprie e abuso del diritto: esclusione in presenza di valide ragioni extrafiscali

Contrattualistica d’impresa e diritto commerciale

Con la sentenza n. 18 del 12 gennaio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna ha affermato che l’acquisto di azioni proprie da parte della società, successivo alla rivalutazione delle partecipazioni da parte dei soci cedenti, non integra abuso del diritto qualora l’operazione sia sorretta da una concreta sostanza economica e da ragioni organizzative non marginali.

La vicenda

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava alla società l’omessa applicazione della ritenuta prevista dall’art. 27, comma 1, del medesimo decreto.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’operazione mediante la quale i soci avevano ceduto alla società le proprie partecipazioni — successivamente annullate con riduzione del capitale — avrebbe dovuto essere riqualificata quale recesso dei soci. Da tale ricostruzione derivava l’assoggettamento delle somme corrisposte al regime dei redditi di capitale ex art. 47 del TUIR, con obbligo per la società di operare la relativa ritenuta, anziché al regime dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR.

L’Ufficio evidenziava inoltre che i soci avevano precedentemente rivalutato le partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001, versando l’imposta sostitutiva del 4%, ritenendo che la sequenza negoziale fosse stata strumentalmente posta in essere per conseguire un indebito risparmio d’imposta.

La Commissione tributaria di primo grado aveva condiviso la tesi erariale, ritenendo che l’operazione non integrasse un effettivo scambio di beni, ma costituisse sostanzialmente una modalità di regolazione del recesso dei soci, con conseguente obbligo di applicazione della ritenuta di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973.

Investita dell’appello della società, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna ha riformato la decisione di primo grado, escludendo la configurabilità dell’abuso del diritto.

Il Collegio ha anzitutto richiamato i principi di cui all’art. 10-bis della legge n. 212/2000, ribadendo che l’Amministrazione finanziaria è gravata dall’onere di dimostrare congiuntamente:

  1. la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito;
  2. l’assenza di sostanza economica dell’operazione;
  3. l’essenzialità del vantaggio fiscale quale ragione determinante della stessa.

Nel caso di specie, tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.

In particolare, la Corte ha valorizzato la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, individuate nella necessità di stabilizzare una compagine societaria caratterizzata da conflittualità interna e nella volontà di rendere l’assetto proprietario più funzionale all’ingresso di nuovi investitori.

Tali finalità, valutate secondo una prospettiva ex ante, sono state ritenute coerenti con normali logiche di mercato e quindi idonee a conferire sostanza economica all’operazione.

Ulteriore elemento ritenuto significativo dal Collegio è rappresentato dal lungo intervallo temporale intercorso tra la rivalutazione delle partecipazioni (2010) e la successiva cessione delle azioni alla società (2017), circostanza che attenua qualsiasi ipotesi di preordinazione elusiva.

La Corte ha inoltre evidenziato l’assenza di un vantaggio fiscale indebito in capo alla società, elemento che contribuisce ad escludere la configurabilità di un abuso del diritto.

La pronuncia si inserisce nel solco dell’orientamento che riconosce al contribuente la libertà di scegliere tra diversi regimi opzionali o tra operazioni comportanti differenti carichi fiscali, purché l’operazione sia giustificata da ragioni economiche effettive e non si risolva in una costruzione artificiosa finalizzata esclusivamente al risparmio d’imposta.

Il principio risulta coerente con quanto previsto dal comma 4 dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui resta ferma la legittimità delle operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche se idonee a determinare un risparmio fiscale.

La decisione assume particolare rilievo nella prassi societaria, confermando che operazioni di acquisto di azioni proprie seguite da annullamento non possono essere automaticamente riqualificate come recesso del socio in assenza di concreti elementi dimostrativi dell’abuso.

Disclaimer

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.