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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Con la risposta a interpello n. 13 del 20 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate affronta il regime fiscale applicabile ai compensi derivanti dall’amministrazione e gestione dei diritti d’autore relativi a opere musicali, chiarendo la distinzione tra mandato di gestione dei diritti e cessione dei diritti di utilizzazione economica.
Il caso esaminato riguarda uno schema contrattuale nel quale un artista conferisce a una società, in via esclusiva, l’amministrazione e la riscossione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle proprie opere musicali, con riconoscimento alla società incaricata di una percentuale sui proventi lordi futuri. La questione interpretativa sottoposta all’Agenzia delle Entrate concerneva la qualificazione fiscale di tale rapporto, e in particolare se l’operazione potesse essere assimilata a una cessione dei diritti patrimoniali d’autore ovvero dovesse essere qualificata come mera attività di amministrazione e gestione dei diritti stessi.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel caso prospettato, l’artista conserva la titolarità dei diritti d’autore e dei relativi diritti patrimoniali, mentre la società incaricata svolge esclusivamente un’attività di amministrazione e riscossione dei proventi. Il rapporto contrattuale viene quindi qualificato come mandato di gestione, con la conseguenza che il compenso percepito dalla società costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi e non il prezzo di una cessione dei diritti di utilizzazione economica.
La distinzione non è meramente formale. Dal punto di vista fiscale, la qualificazione del rapporto come mandato di amministrazione implica che i proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere restino imputabili all’artista quale titolare dei diritti, mentre il compenso riconosciuto alla società incaricata assume natura di reddito derivante dall’attività di gestione e incasso dei diritti. In tale contesto trovano applicazione le ordinarie regole di qualificazione reddituale previste dal TUIR, con possibili implicazioni anche sotto il profilo IVA in relazione alla prestazione di servizi resa dalla società mandataria.
Proprio la linea di confine tra amministrazione dei diritti e trasferimento degli stessi rappresenta tuttavia uno dei profili più delicati nella prassi contrattuale del settore musicale e audiovisivo. In presenza di clausole che attribuiscano alla società incaricata poteri particolarmente ampi nella gestione economica delle opere – o che prevedano meccanismi di remunerazione assimilabili alla partecipazione ai proventi dello sfruttamento – il rischio di una riqualificazione del rapporto come cessione di diritti patrimoniali non può essere escluso. In una prospettiva prudenziale, la corretta qualificazione giuridica del rapporto contrattuale e la puntuale definizione dei poteri attribuiti al soggetto incaricato della gestione assumono quindi un rilievo determinante ai fini dell’inquadramento fiscale dell’operazione.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma dunque come, nel settore della gestione deidiritti d’autore, la struttura contrattuale adottata dalle parti costituisca l’elemento decisivo per la qualificazione fiscale dei flussi economici derivanti dallo sfruttamento delle opere.
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