Patti di non concorrenza e lavoro da remoto: il Tribunale di Milano sui limiti delle clausole di “remotizzazione”

Contrattualistica d’impresa e diritto commerciale

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, è tornato a pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento cautelare, sul tema della validità dei patti di non concorrenza nel contesto del lavoro digitale, affrontando in particolare la questione delle cosiddette clausole di “remotizzazione” della prestazione lavorativa.

Con ordinanza del 2 aprile 2026, il Collegio ha dichiarato nullo un patto di non concorrenza che, accanto a una delimitazione territoriale tradizionale, estendeva il divieto anche alle attività svolte al di fuori del territorio indicato, purché idonee a produrre effetti – anche solo parziali – nell’area geografica vietata.

Nel caso esaminato, il patto richiamava espressamente strumenti tipici del lavoro da remoto, come e-mail e videoconferenze, prevedendo che il vincolo operasse indipendentemente dalla presenza fisica del lavoratore nel territorio individuato.

Secondo il Tribunale, tale formulazione rende però indeterminabile il limite geografico richiesto dall’art. 2125 c.c.

L’ordinanza ribadisce infatti che il lavoratore deve poter conoscere con precisione, già al momento della sottoscrizione, l’ambito territoriale entro il quale la propria attività professionale risulti vietata. Clausole formulate in termini troppo generici o elastici rischiano invece di estendere il vincolo in modo potenzialmente illimitato, comprimendo eccessivamente le possibilità di ricollocazione professionale.

In particolare, il riferimento alla “produzione degli effetti” della prestazione lavorativa è stato ritenuto insufficiente sotto il profilo della determinatezza, soprattutto in assenza di parametri oggettivi che consentano di individuare concretamente il territorio interessato dal divieto.

La decisione si inserisce in un contesto nel quale la diffusione dello smart working e del lavoro digitale ha progressivamente ridimensionato il tradizionale concetto di luogo di lavoro. Sempre più frequentemente, infatti, le imprese cercano di adattare i patti di non concorrenza a prestazioni che possono essere svolte ovunque ma incidere su clienti o mercati situati in territori differenti.

Proprio qui emerge il punto centrale affrontato dal Tribunale: la trasformazione tecnologica dell’attività lavorativa non elimina i requisiti di determinatezza richiesti dall’art. 2125 c.c.

La pronuncia si colloca in un orientamento giurisprudenziale più rigoroso, condiviso anche da altre recenti decisioni di merito, secondo cui il riferimento al luogo di produzione degli effetti della prestazione presenta margini di incertezza incompatibili con la funzione stessa del limite territoriale.

Non manca tuttavia un diverso orientamento che tende a reinterpretare il concetto di territorio alla luce delle dinamiche del lavoro digitale, individuandolo nel mercato di riferimento dell’impresa o nell’area economica nella quale opera il datore di lavoro.

Il Tribunale di Milano sembra però chiarire che anche questa impostazione richiede criteri concreti, verificabili e prevedibili. In assenza di tali elementi, il rischio è la nullità dell’intero patto di non concorrenza.

La decisione assume particolare rilievo pratico per le imprese che utilizzano modelli organizzativi basati sul lavoro agile o su attività svolte prevalentemente da remoto. Molti patti predisposti negli ultimi anni contengono infatti clausole costruite proprio sull’idea che gli effetti della prestazione digitale possano prodursi senza limiti territoriali facilmente individuabili.

In questa prospettiva, l’ordinanza evidenzia la necessità di costruire il limite geografico del patto attraverso criteri specifici e oggettivamente verificabili, evitando formule eccessivamente ampie o indeterminate legate alla mera “produzione degli effetti” dell’attività lavorativa.

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