Disclaimer
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Con la delibera del 27 gennaio 2026, adottata ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore il 16 marzo 2026. La riforma sostituisce integralmente il precedente impianto del 2020 e interviene in modo incisivo sulla struttura dell’istituto, ridefinendone i presupposti applicativi e rafforzandone la funzione selettiva.
Il rating di legalità, concepito originariamente come strumento premiale volto a valorizzare i comportamenti virtuosi delle imprese, si evolve ora in un indicatore sintetico di affidabilità complessiva, fondato su una valutazione più ampia e penetrante del livello di compliance aziendale. Il cambiamento emerge con particolare evidenza nella revisione dei requisiti di accesso e, soprattutto, nell’ampliamento delle cause ostative, che non risultano più circoscritte a violazioni gravi o definitivamente accertate, ma si estendono a un perimetro più articolato di situazioni rilevanti sotto il profilo della regolarità amministrativa, fiscale e contributiva.
In questa prospettiva, il nuovo regolamento sembra collocarsi nel solco di una tendenza più generale dell’ordinamento, che progressivamente attribuisce agli strumenti di certificazione della regolarità – come il DURC o, appunto, il rating di legalità – una funzione che va oltre la mera attestazione formale, trasformandoli in dispositivi di selezione degli operatori economici. Il punto di svolta non risiede tanto nell’introduzione di nuovi obblighi in senso stretto, quanto nella diversa rilevanza attribuita a comportamenti e situazioni che, pur già disciplinati da norme di settore, assumono ora un impatto indiretto ma significativo sulla possibilità di accedere a benefici pubblici o condizioni di mercato più favorevoli.
Particolarmente significativa è, sotto questo profilo, la digitalizzazione integrale del procedimento, con l’obbligo di presentazione delle istanze tramite la piattaforma Webrating e mediante un formulario standardizzato. Questa scelta, se da un lato risponde a esigenze di uniformità e tracciabilità, dall’altro accentua il grado di formalizzazione del rapporto tra impresa e Autorità, rendendo più stringente l’onere dichiarativo e più immediata la rilevabilità di eventuali incoerenze o omissioni. Il procedimento di rilascio del rating tende così a configurarsi come un momento di verifica strutturata della posizione complessiva dell’impresa, piuttosto che come un adempimento episodico.
È tuttavia proprio nell’estensione delle cause ostative che si coglie il profilo più delicato della riforma. L’inclusione di una gamma più ampia di situazioni rilevanti comporta il rischio di un progressivo slittamento dell’istituto da strumento premiale a meccanismo selettivo con effetti escludenti. In altri termini, il rating di legalità non si limita più a “premiare chi è conforme”, ma tende anche, indirettamente, a incidere sulla posizione competitiva di chi presenta criticità, anche non necessariamente gravi, nel proprio assetto di compliance.
Questa evoluzione pone una questione di equilibrio tra finalità di policy pubblica e proporzionalità degli effetti. L’utilizzo del rating come leva per orientare l’accesso al credito, agli incentivi o alle relazioni con la pubblica amministrazione rafforza la funzione regolatoria dell’istituto, ma al tempo stesso amplifica le conseguenze di eventuali irregolarità, che possono produrre effetti ben oltre il perimetro della violazione originaria.
Per le imprese, il quadro che emerge è quello di una crescente interconnessione tra ambiti tradizionalmente distinti – fiscale, contributivo, lavoristico, amministrativo – i cui esiti vengono ora ricondotti a una valutazione unitaria di affidabilità. La gestione della compliance non può più essere considerata come una somma di adempimenti settoriali, ma tende a configurarsi come un sistema integrato, nel quale ogni elemento di criticità può riflettersi, anche indirettamente, sulla capacità dell’impresa di accedere a opportunità economiche.
Il regolamento del 2026 sembra dunque confermare un passaggio di fondo: la legalità d’impresa non è più soltanto un obbligo normativo, ma diventa progressivamente un fattore competitivo. In questo scenario, il rating di legalità assume il ruolo di snodo tra controllo pubblico e dinamiche di mercato, contribuendo a delineare un modello in cui la conformità alle regole si traduce in un vero e proprio requisito di accesso alle risorse e alle opportunità.
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