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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Con la risposta a interpello n. 54/2026, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, affrontando il tema della continuità del datore di lavoro nei casi di utilizzo di strutture “Employer of Record” (EoR).
Il caso riguardava un lavoratore rientrato in Italia dopo un periodo di attività svolta all’estero tramite una società EoR svizzera appartenente a un gruppo internazionale. Una volta trasferita la residenza in Italia, il rapporto lavorativo proseguiva mediante una diversa società EoR italiana appartenente al medesimo gruppo, ma con attività resa in favore di una diversa società utilizzatrice non collegata alla precedente.
Secondo il contribuente, l’assenza di continuità tra le società “utilizzatrici” avrebbe dovuto consentire l’applicazione del requisito ordinario di tre periodi d’imposta di residenza estera. L’Agenzia delle Entrate ha invece adottato una lettura formale della norma, ritenendo sufficiente la continuità tra le società EoR appartenenti al medesimo gruppo per determinare l’estensione del requisito minimo di permanenza all’estero a sei periodi d’imposta.
La risposta evidenzia un profilo particolarmente rilevante nella nuova disciplina degli impatriati: ai fini dell’applicazione del requisito rafforzato di permanenza estera, assume rilievo la continuità del datore di lavoro o del gruppo societario, anche quando il soggetto che beneficia sostanzialmente della prestazione lavorativa sia diverso.
In una prospettiva prudenziale, la posizione dell’Agenzia conferma quindi un approccio ampio al concetto di continuità lavorativa, suscettibile di incidere significativamente sulle strutture internazionali di employment e sui modelli organizzativi basati su EoR.
Sotto un profilo più critico, la soluzione interpretativa sembra privilegiare un criterio formale fondato sulla struttura del gruppo societario, anche in presenza di differenti società utilizzatrici e in assenza di effettiva continuità economico-funzionale della prestazione. Proprio questo aspetto potrebbe alimentare ulteriori questioni interpretative nella prassi dei gruppi multinazionali.
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