Residenza fiscale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti: la rilevanza giuridica della permanenza temporanea in Italia

Contrattualistica d’impresa e diritto commerciale

La permanenza temporanea in Italia di un soggetto stabilmente insediato negli Emirati Arabi Uniti pone un tema di qualificazione fiscale particolarmente sensibile quando la presenza nel territorio italiano si prolunghi nel corso del periodo d’imposta.

La fattispecie può apparire, sul piano personale, relativamente lineare: abitazione, attività professionale, investimenti e prospettive di lungo periodo rimangono localizzati negli Emirati, mentre il soggiorno in Italia dipende da circostanze contingenti e non corrisponde a un progetto di trasferimento stabile.

Sul piano fiscale, tuttavia, gli elementi da considerare sono più numerosi.

La disciplina italiana della residenza delle persone fisiche, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 2 TUIR dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, attribuisce rilievo alla residenza civilistica, al domicilio e alla presenza fisica nel territorio dello Stato. La nuova formulazione del domicilio fiscale richiama inoltre il luogo nel quale si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari.

Si pone allora il problema del rapporto tra circostanze che possono indicare direzioni differenti: la durata della presenza in Italia, la permanenza della famiglia, la disponibilità di abitazioni nei due Stati, la localizzazione dell’attività professionale e degli investimenti, nonché la continuità dei rapporti economici e personali con gli Emirati.

Anche il frequente riferimento ai “183 giorni” lascia, in realtà, aperte questioni ulteriori. Occorre infatti interrogarsi sul ruolo che il dato temporale assume rispetto agli altri criteri di collegamento e sulla rilevanza che possono acquisire la distribuzione delle presenze e le frazioni di giorno nel corso del periodo d’imposta.

L’autonomia attribuita alla presenza fisica pone, sotto altro profilo, il tema di una possibile vis attractiva esercitata dalla permanenza nel territorio dello Stato. La questione assume particolare rilievo quando il dato materiale della presenza in Italia si confronti con una situazione personale, professionale e patrimoniale che continui a presentare significativi elementi di radicamento negli Emirati Arabi Uniti. Resta così da verificare come tale possibile forza attrattiva si possa coordinare con gli ulteriori criteri previsti dalla disciplina interna e, su un diverso piano, con quelli contemplati dalla disciplina convenzionale.

Un ulteriore livello di analisi emerge quando la situazione presenti elementi significativi di collegamento con entrambi gli Stati. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti contempla, tra gli altri, i criteri dell’abitazione permanente, del centro degli interessi vitali e del soggiorno abituale.

Il confronto tra disciplina interna e disciplina convenzionale introduce, dunque, ulteriori profili interpretativi. La nozione italiana di domicilio richiama le relazioni personali e familiari, mentre il criterio convenzionale del centro degli interessi vitali prende in considerazione le relazioni personali ed economiche. Il modo in cui questi diversi parametri interagiscono nelle situazioni caratterizzate da elevata mobilità internazionale costituisce uno degli aspetti più delicati della materia.

La qualificazione di una permanenza come temporanea sul piano personale non esaurisce, quindi, le questioni che possono emergere sul piano fiscale. Il tema riguarda piuttosto la ricostruzione dei diversi collegamenti con Italia ed Emirati e il loro inquadramento alla luce di discipline che operano su livelli differenti.

È proprio nelle situazioni in cui la vita personale, familiare ed economica risulta distribuita tra i due Paesi che il confine tra permanenza temporanea e residenza fiscalmente rilevante può diventare meno immediato di quanto appaia.

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