Azione di riduzione, trascrizioni e tutela dei terzi acquirenti: le modifiche introdotte dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182

Contrattualistica d’impresa e diritto commerciale

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025, introduce una serie di interventi normativi volti a rafforzare la certezza dei traffici giuridici e a ridurre l’incidenza delle controversie successorie sulla stabilità degli acquisti.

La riforma interviene su diversi articoli del codice civile – tra cui gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. – incidendo in modo significativo sulla disciplina dell’opponibilità ai terzi della domanda di riduzione proposta dai legittimari.

In particolare, il legislatore ha modificato il regime della trascrizione della domanda di riduzione, riducendo il termine rilevante ai fini della sua efficacia nei confronti dei terzi acquirenti. La scelta normativa appare orientata a rafforzare la tutela dell’affidamento dei terzi che abbiano acquistato diritti anteriormente alla trascrizione della domanda, limitando l’incertezza derivante da possibili azioni successorie promosse anche a distanza di tempo dall’acquisto.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la disciplina della restituzione dei beni oggetto di donazione in caso di accoglimento dell’azione di riduzione. La novella prevede che pesi e garanzie gravanti sugli immobili donati restino efficaci nei confronti dei terzi acquirenti qualora tali formalità siano state trascritte o iscritte anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. In tali ipotesi, il riequilibrio tra le posizioni dei soggetti coinvolti viene perseguito non mediante la rimozione delle formalità pubblicitarie già intervenute, ma attraverso un meccanismo compensativo a carico del donatario, tenuto a corrispondere ai legittimari l’equivalente monetario del minor valore.

La riforma si inserisce in una più ampia tendenza legislativa volta a rafforzare la stabilità degli acquisti e la sicurezza dei traffici giuridici, limitando l’incidenza delle vicende successorie sugli asset patrimoniali che abbiano già formato oggetto di circolazione. In tale prospettiva, la nuova disciplina appare orientata a privilegiare la tutela dell’affidamento dei terzi acquirenti rispetto alla piena reintegrazione in natura delle ragioni dei legittimari.

Resta tuttavia aperta la questione dell’equilibrio tra esigenze di certezza dei traffici e tutela sostanziale dei diritti dei legittimari, tema sul quale sarà verosimilmente la giurisprudenza a definire, nel tempo, i confini applicativi della nuova disciplina.

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