Smart working e sicurezza sul lavoro: gli obblighi del datore di lavoro

Contrattualistica d’impresa e diritto commerciale

Smart working: perché la sicurezza sul lavoro resta una responsabilità dell’impresa

Lavorare fuori dall’azienda non riduce gli obblighi del datore di lavoro. Informative, formazione e gestione dei rischi continuano a rappresentare elementi centrali della tutela dei lavoratori.

Negli ultimi anni lo smart working è passato da strumento emergenziale a modalità ordinaria di organizzazione del lavoro.

Molte imprese hanno introdotto il lavoro agile come soluzione organizzativa flessibile, spesso percependolo come una modalità che riduce i vincoli logistici e operativi della prestazione lavorativa.

Questa impostazione è tuttavia solo parzialmente corretta.

Dal punto di vista giuridico, lo smart working non attenua gli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al contrario, l’esternalizzazione del luogo di lavoro può rendere più complessa la gestione del rischio.

Nella prassi del contenzioso del lavoro e degli accertamenti ispettivi emerge con frequenza un elemento ricorrente: molte imprese hanno adottato lo smart working senza una reale integrazione di questa modalità nel proprio sistema di gestione della sicurezza.

Quando si verifica un infortunio o un contenzioso, queste lacune organizzative diventano il principale punto di vulnerabilità dell’impresa.

Lo smart working nel quadro normativo

Il lavoro agile è disciplinato principalmente dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, che ne definisce i principi generali.

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 81/2017, il lavoro agile consiste in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da:

  • assenza di un luogo fisso di lavoro;
  • organizzazione della prestazione per obiettivi;
  • utilizzo di strumenti tecnologici.

Il lavoro agile si attiva mediante accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, che disciplina modalità di esecuzione della prestazione, tempi di lavoro e strumenti utilizzati.

Tuttavia la normativa sul lavoro agile non sostituisce la disciplina generale della sicurezza sul lavoro.

Continuano infatti ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impongono al datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori in ogni modalità di svolgimento della prestazione.

L’errore più diffuso: considerare lo smart working un’attività “fuori dal controllo aziendale”

Molte imprese ritengono che lo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali riduca la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza.

Si tratta di una convinzione giuridicamente errata.

La normativa sul lavoro agile stabilisce espressamente che il datore di lavoro resta responsabile della sicurezza del lavoratore anche quando la prestazione è svolta all’esterno dell’azienda.

In sede contenziosa, questa interpretazione è ormai consolidata.

Ciò significa che un infortunio avvenuto durante lo svolgimento dell’attività in smart working può comunque generare responsabilità datoriale se emerge una carenza nella gestione dei rischi.

L’informativa sui rischi nello smart working

Uno degli strumenti principali previsti dalla normativa è l’informativa sui rischi.

L’art. 22 della legge n. 81/2017 prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un documento che individui:

  • i rischi generali connessi alla prestazione lavorativa;
  • i rischi specifici legati allo svolgimento dell’attività in modalità agile.

Nella prassi aziendale questo documento viene spesso predisposto come un modello standard.

Questa scelta può rivelarsi problematica.

In caso di accertamenti ispettivi o di contenzioso, un’informativa generica o standardizzata potrebbe essere considerata insufficiente rispetto alle specificità dell’attività svolta.

Il rischio ergonomico e l’uso dei videoterminali

Uno dei principali rischi nello smart working riguarda l’uso prolungato di videoterminali.

Postazioni domestiche improvvisate, sedute non ergonomiche e illuminazione inadeguata possono generare problematiche muscolo-scheletriche e affaticamento visivo.

Dal punto di vista giuridico, il problema non riguarda solo l’organizzazione della postazione di lavoro.

La questione centrale è stabilire se l’impresa abbia adottato misure preventive adeguate per informare e formare il lavoratore sui rischi connessi alla prestazione.

In sede ispettiva o giudiziaria questa valutazione assume un ruolo decisivo.

Formazione dei lavoratori e prevenzione dei rischi

Un ulteriore profilo spesso trascurato riguarda la formazione dei lavoratori in smart working.

Le imprese tendono a considerare la formazione sulla sicurezza come un adempimento già assolto con i corsi previsti dal d.lgs. n. 81/2008.

Tuttavia il lavoro agile introduce rischi organizzativi e operativi differenti.

Tra i principali:

  • gestione dei tempi di lavoro;
  • isolamento professionale;
  • stress lavoro-correlato;
  • sicurezza informatica e protezione dei dati.

Una formazione non adeguata su questi aspetti può diventare un elemento critico in sede di contenzioso.

Il problema delle policy aziendali sul lavoro agile

Molte imprese hanno introdotto lo smart working attraverso accordi individuali con i lavoratori.

Questa soluzione è conforme alla normativa, ma può risultare insufficiente sotto il profilo organizzativo.

Nella gestione del rischio legale risulta opportuno affiancare agli accordi individuali policy aziendali strutturate, che disciplinino in modo uniforme:

  • modalità di utilizzo degli strumenti informatici;
  • sicurezza delle postazioni di lavoro;
  • diritto alla disconnessione;
  • gestione degli incidenti informatici.

L’assenza di una disciplina aziendale chiara può generare incertezze interpretative in caso di controversie.

Lo smart working come rischio organizzativo

Dal punto di vista giuridico lo smart working non rappresenta soltanto una modalità di organizzazione del lavoro.

Esso costituisce anche un fattore di rischio organizzativo.

Quando la prestazione lavorativa si sposta al di fuori dei locali aziendali, il sistema di prevenzione dei rischi deve adattarsi a un contesto più complesso e meno controllabile.

Le imprese che non integrano lo smart working nel proprio sistema di gestione della sicurezza espongono l’organizzazione a possibili responsabilità.

Conclusioni

Lo smart working rappresenta oggi una componente stabile dell’organizzazione del lavoro.

La sua diffusione richiede tuttavia una gestione più attenta degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.

L’esperienza del contenzioso del lavoro dimostra che molte controversie nascono non dall’evento dannoso in sé, ma dalle lacune organizzative nella gestione dei rischi.

Per le imprese, lo smart working non dovrebbe quindi essere considerato soltanto uno strumento di flessibilità operativa.

Dovrebbe essere affrontato come una questione di gestione del rischio giuridico.

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