Disclaimer
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Con il provvedimento del 3 febbraio 2026, prot. n. 42022/2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale previsto dall’art. 7-bis del d.lgs. n. 128/2015, approvando il modello di adesione e disciplinando le verifiche per accesso e permanenza nel regime.
La riforma si inserisce nel progressivo rafforzamento dei modelli di tax compliance collaborativa e mira a estendere la logica del TaxControlFramework anche a contribuenti che non possono accedere al regime di adempimento collaborativo.
L’adesione avviene mediante presentazione telematica di un apposito modello alla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale. Il contribuente deve adottare un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale coerente con le linee guida normative e certificato da professionisti indipendenti. L’Agenzia verifica l’adeguatezza del sistema e la permanenza dei requisiti nel tempo, con conclusione dell’istruttoria entro 120 giorni, salvo richieste integrative o interventi correttivi.
Il regime prevede effetti premiali particolarmente rilevanti. In presenza di rischi fiscali preventivamente comunicati tramite interpello, il contribuente può beneficiare della non applicazione delle sanzioni amministrative e penali, purché il comportamento adottato sia coerente con quanto rappresentato all’Amministrazione finanziaria e non vi siano condotte simulatorie o fraudolente.
La logica della riforma è evidente: incentivare una gestione preventiva e trasparente del rischio fiscale attraverso assetti organizzativi strutturati. Il rischio fiscale viene progressivamente trattato come un rischio organizzativo e di governance, da integrare nei processi decisionali e nei controlli interni dell’impresa.
Proprio qui emerge tuttavia il principale profilo critico del nuovo regime. La forte enfasi su procedure, certificazioni e verifiche organizzative rischia infatti di incentivare una compliance prevalentemente formale, nella quale il valore difensivo del sistema dipende soprattutto dalla capacità di documentare i controlli adottati. Anche il collegamento tra interpello ed effetti premiali potrebbe favorire un utilizzo sempre più “difensivo” degli interpelli nelle operazioni fiscalmente sensibili.
Il rischio, in prospettiva, è che il contenzioso si sposti progressivamente dal merito della violazione tributaria alla valutazione dell’adeguatezza del sistema organizzativo adottato dall’impresa.
Con il provvedimento del 3 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate rende quindi operativo un modello destinato ad ampliare in modo significativo la diffusione dei sistemi di controllo del rischio fiscale. Resta tuttavia aperta una questione centrale: se il nuovo regime riuscirà a favorire un’effettiva cultura della tax compliance oppure se finirà per rafforzare una gestione sempre più documentale del rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Disclaimer
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.